Per congedo di
maternità obbligatorio si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della
lavoratrice per i seguenti periodi:
·
durante i due mesi
precedenti la data presunta del parto;
·
durante i tre mesi
dopo il parto;
·
se il parto avviene
dopo la data presunta, per il periodo tra tale data e la data effettiva del
parto;
·
se il parto avviene
prima della data presunta, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto.
È possibile, tuttavia,
richiedere il congedo obbligatorio flessibile e quindi
spostare il periodo dei 5 mesi di astensione a decorrere dall’ingresso nel nono
mese di gravidanza oppure dalla data del parto. Nel primo caso la lavoratrice
godrà del congedo obbligatorio per un mese ante parto e per quattro mesi post
parto; nel secondo caso la lavoratrice godrà di tutti i cinque mesi nel periodo
immediatamente successivo al parto.
Per tutto il periodo di
congedo obbligatorio di maternità le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari
all’80% della retribuzione percepita nell’ultimo cedolino.
L’indennità giornaliera è a
carico dell’Inps e generalmente anticipata dal datore di lavoro in busta paga,
salvo diverse disposizioni previste dai singoli contratti collettivi nazionali
di riferimento.
È onere della
lavoratrice fare la domanda telematica di congedo obbligatorio ed inoltrarla
all’Inps prima di entrare nell’ottavo mese di gravidanza.
La domanda dovrà essere corredata dal numero di protocollo del certificato telematico di gravidanza che
viene normalmente rilasciato dal medico di base o, in alternativa, da un
ginecologo abilitato (ginecologi del consultorio, ginecologi degli ospedali… i
ginecologi privati al momento non sono abilitati) .
Il certificato è divenuto telematico pertanto il medico ne rilascerà una copia alla
lavoratrice (da cui si evince il protocollo) e una copia la spedirà all’Inps in
modo automatico. Il servizio per la trasmissione è accessibile dai medici
tramite portale Inps.