Ricongiungimento e coesione familiare
1) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari , può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti:
- coniuge maggiorenne non legalmente separato,
- figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
La
coesione familiare è un’altra forma di
ricongiungimento familiare che il cittadino straniero può ottenere in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello
Unico Competente e relativo visto.
Possono ottenere la coesione familiare i seguenti
soggetti:
il coniuge non legalmente
separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
i
figli minori, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso
i figli maggiorenni
a carico, qualora non possano provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di
salute che comporti invalidità totale genitori a carico, e qualora non abbiano
altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni,
e qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documenti, gravi motivi di salute.
Per il
ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni
al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento.
I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono considerati come figli. Il
requisito necessario per richiedere la coesione familiare è di avere un
familiare regolarmente soggiornante in Italia (per turismo, cure mediche,
assistenza minori...).
La norma
prevede che il diritto possa comunque essere esercitato entro 12 mesi dalla
scadenza della regolarità del soggiorno sul territorio nazionale (la scadenza
del visto per turismo, del permesso per cure mediche...).
Tutti
gli altri requisiti che il familiare già regolarmente soggiornante dovrà
soddisfare sono gli stessi per il ricongiungimento (reddito sufficiente a
mantenere tutta la famiglia e alloggio idoneo) e vanno dimostrati direttamente
in Questura
Ricordatevi che è necessario dimostrare anche la certificazione del rapporto di parentela e detta certificazione dovrà essere stata tradotta e legalizzata, così come previsto dagli accordi con il paese di provenienza e che può essere richiesta solo ed esclusivamente se il familiare da è già soggiornante sul territorio nazionale con altro titolo.