Separazione e divorzi - Il Punto Legale

Vai ai contenuti

Separazione e divorzi


La separazione è un rimedio alla crisi del matrimonio attraverso la quale i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto pur rimanendo marito e moglie: con essa, inoltre, vengono meno alcuni dei doveri che nascono dal matrimonio, primo tra tutti quello della coabitazione.


La separazione consensuale si ha non solo quando vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione.

Con l’introduzione del D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014, se vi è accordo, i coniugi possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita da un avvocato o effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile.
In alternativa è sempre possibile rivolgersi al Tribunale: in tal caso è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo aver tentato di conciliarli.
 


 La separazione giudiziale è la seconda forma di separazione legale a cui si ricorre ogni volta in cui non si raggiunge un accordo tra i coniugi.
Si tratta di una causa che si conclude con una sentenza a seguito dello svolgimento di un procedimento promosso da uno solo dei coniugi (assistito necessariamente da un difensore) quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile (normalmente per entrambi i coniugi, ma è sufficiente che sia diventata tale anche solamente per uno di essi) o tale da arrecare pregiudizi alla prole.
In qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.


Divorzio

Nel caso di matrimonio civile (ossia di matrimonio contratto in Comune davanti all’Ufficiale dello Stato Civile), il divorzio è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, pronunciato con sentenza da parte del Tribunale competente; lo scioglimento del vincolo può essere ora l’effetto anche di un accordo raggiunto al termine di un’apposita procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta dal DL 132/2014 così come convertito, oppure di un accordo innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile (ma solo se ricorrono determinate condizioni).

In caso di matrimonio concordatario (ossia quando il matrimonio è stato celebrato in Chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune), si parla più propriamente di “cessazione degli effetti civili” del matrimonio stesso: permangono infatti gli effetti sul piano del sacramento religioso (a meno che non si ottenga una pronuncia di annullamento o di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale o della Sacra Rota).Anche il divorzio può essere congiunto o giudiziale a seconda se ci sia o meno un'accordo tra le parti.


Il PUNTO LEGALE tramite i suoi avvocati offre ai coniugi l'assistenza e la consulenza necessaria per promuovere in ogni sede le suddette procedure.   








..
Il Punto Legale S.r.l. - Sede legale: Piazzale Tecchio 46 - 80125 Napoli - Tel. 081.682727 |
P.I. 07992881214 Iscritto presso CCIAA di Napoli - n.ro REA NA923646 - Capitale sociale € 10.000 i.v. € 2.000
Copyright © 2019. Tutti i diritti riservati.
Torna ai contenuti