Successioni ereditarie - Il Punto Legale

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SUCCESSIONE EREDITARIA

Il nostro staff offre una completa assistenza al contribuente onde orientarlo verso  le operazioni che dovranno essere eseguite per la redazione della pratica di successione.

La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:

a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e

b) a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.

Alla morte della persona (naturale o dichiarata presunta da un accertamento giudiziale) i successori devono sincerarsi dell’esistenza o meno di un testamento, per subentrare al defunto secondo le modalità dallo stesso stabilite o previste dalla legge.

Comunque, in presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius,

- i chiamati all’eredità,

- gli eredi che hanno accettato, espressamente o tacitamente, l’eredità,

- i legatari testamentari,

- gli eventuali rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,

- coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà della persona scomparsa (di cui non si hanno più notizie dal almeno due anni), per la quale hanno richiesto al Tribunale di dichiararne l’assenza,

- gli amministratori dell’eredità, nominati se il testamento designa un erede sotto condizione, cioè al verificarsi di un certo evento futuro e incerto,

- il curatore dell’eredità giacente, nominato dal Tribunale per amministrare l’eredità in caso di rinuncia degli eredi non in possesso dei beni ereditari  oppure nell’attesa venga dichiarata accettazione o meno per gli altri eredi,

- gli esecutori testamentari, incaricati dal de cuius per l’esecuzione delle sue volontà,

- i trustee, ossia i soggetti terzi cui è affidata la gestione e protezione dei propri averi, senza cederne proprietà e godimento con la costituzione di un trust dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate (ufficio locale dell’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente (è preferibile attraverso un soggetto delegato, commercialista o CAF), per velocizzare la procedura, il pagamento delle imposte dovute e l’automatica voltura catastale per gli immobili ereditati

La dichiarazione di successione e va presentata entro un anno dalla data del decesso, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e  il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000 euro.









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