Giudice di Pace e Commissioni Tributarie
1) Il ricorso al Giudice di Pace
Chi intende rivolgersi al Giudice di Pace per far valere l'illegittimità di una multa, deve presentare il relativo ricorso entro 30 giorni dalla data in cui l'infrazione del codice della strada sia stata contestata o da quella in cui il verbale sia stato notificato.
Ma contro le multe, ovvero contro le sanzioni amministrative applicate nei casi di violazione del Codice della Strada, è possibile percorrere delle strade alternative al ricorso al Giudice di Pace.
Ricordiamoci prima che per poter presentare un ricorso , questo può essere presentato solo quando la multa è illegittima, o viziata o quando si ritiene che il pagamento della sanzione non sia giusto.
I ricorsi che ci riguardano possono essere di tre tipi:
1) ricorsi in autotutela; 2) al Prefetto ; 3) al Giudice di pace.
- errata indicazione delle generalità e/o errata o l’omessa indicazione della data dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
- errore della norma violata o della sanzione da pagare.
Anche la sola presenza di uno di questi errori potrà determinare la nullità della multa.
L’annullamento della multa in autotutela
Se la multa è palesemente illegittima o errata, si può richiedere all’Ente impositore di annullarla tramite l’autotutela.
Torna su- direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (
- all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia municipale), anche a mezzo raccomandata.
Con il ricorso devono essere documentati i fatti e le circostanze idonee all'accoglimento del ricorso anche con la richiesta dell’audizione personale.
Torna suIl prefetto esaminato il ricorso se ritiene fondata e corretta la multa,adotta, entro 120 giorni, un’ordinanza con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma con una ingiunzione di pagamento.
Se, invece, ritiene che il ricorso del cittadino sia corretto emette ordinanza motivata di archiviazioine.
Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
Torna su- i ricorsi contro le multe per infrazione al codice della strada;
- i ricorsi contro la cartella esattoriale per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, ma, non possono essere proposti per contestare nel merito il verbale;
- i ricorsi contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.
Il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica.
- originale del ricorso;
- originale della cartella esattoriale, del verbale o dell’ordinanza prefettizia;
- la nota di iscrizione a ruolo unitamente al contributo unificato .
Cosa può decidere il Giudice di pace?
Il Giudice di Pace ordina di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia dell’accertamento, nonché a contestazione o notificazione della violazione.
Il Giudice di pace può:
- dichiarare inammissibile il ricorso;
- convalidare la multa ;
- annullare in tutto o in parte la multa;
- rigettare il ricorso determinando una sanzione di importo ricompreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.
2) Il ricorso alla Commissione Tributaria deve essere notificato, innanzitutto, all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, consegnanolo direttamente all'Agenzia, Ente o Agente di Riscossione che ha emesso l'atto contestato, a mezzo del servizio postale mediante racc.ta con avviso di ricevimento senza busta o personalmente all'Ufficio territorialmente competente o ancora a mezzo posta elettronica certificata se il contribuente ne fosse in possesso.
Quindi per avviare un contenzioso tributario, è necessario proporre un apposito ricorso presso la Commissione tributaria provinciale o regionale competente: tale ricorso come detto deve essere notificato nei sessanta giorni successivi a quello in cui l'atto impugnato è stato ricevuto.
Affinché il ricorso sia considerato valido, deve riportare a pena di nullità:
1) l'indicazione dell'atto impugnato
2)l'oggetto della domanda
3)del codice fiscale e del nome del legale rappresentante del ricorrente oltre al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Notifica del ricorso e costituzione