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Giudice di Pace e Commissioni Tributarie


1) Il ricorso al Giudice di Pace


Chi intende rivolgersi al Giudice di Pace per far valere l'illegittimità di una multa, deve presentare il relativo ricorso entro 30 giorni dalla data in cui l'infrazione del codice della strada sia stata contestata o da quella in cui il verbale sia stato notificato.


Ma contro le multe, ovvero contro le sanzioni amministrative  applicate nei casi di violazione del Codice della Strada, è possibile percorrere delle strade alternative al ricorso al Giudice di Pace.

Ricordiamoci prima che per poter presentare un ricorso , questo può essere presentato solo quando la multa è illegittima, o viziata o quando si ritiene che il pagamento della sanzione non sia giusto.

I ricorsi che ci riguardano possono essere di tre tipi:

1)  ricorsi in autotutela; 2) al Prefetto ; 3) al Giudice di pace.  

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La multa può essere illegittima se presenta  vizi agli elementi essenziali, in questo caso si può dare seguito di ricorso,  e chiedere che la stessa venga annullata 
I vizi di forma possono essere::

  • errata indicazione delle generalità e/o errata o l’omessa indicazione della data dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione;
  • mancata esposizione dei fatti;
  • mancata o erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
  • errore della norma violata o della sanzione da pagare.
     

Anche la sola presenza di uno di questi errori potrà determinare la nullità della multa. 

L’annullamento della multa in autotutela 

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Se la multa è palesemente illegittima o errata, si può  richiedere all’Ente impositore di annullarla tramite l’autotutela.

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Il trasgressore o gli altri soggetti tenuti al pagamento della multa possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Il ricorso può essere presentato:

  • direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ( 
  • all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia municipale), anche a mezzo raccomandata.
     

Con il ricorso devono essere documentati i fatti e le circostanze idonee all'accoglimento del ricorso anche con la richiesta dell’audizione personale. 

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Il prefetto esaminato il ricorso  se ritiene fondata e corretta la multa,adotta, entro 120 giorni, un’ordinanza con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma con una ingiunzione di pagamento.

Se, invece, ritiene che il ricorso del cittadino sia corretto emette ordinanza motivata di archiviazioine.

Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica. 

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Contro una multa è possibile presentare ricorso al Giudice di pace,  
Al Giudice di pace possono essere presentati:

  • i ricorsi contro le multe per infrazione al codice della strada;
  • i ricorsi contro la cartella esattoriale per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, ma, non possono essere proposti per contestare nel merito il verbale;
  • i ricorsi contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.
     

Il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. 

Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Il ricorso può essere presentato personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato a mezzo posta raccomandata, e deve contenere:

  • originale del ricorso;
  • originale della cartella esattoriale, del verbale o dell’ordinanza prefettizia;
  • la nota di iscrizione a ruolo unitamente  al contributo unificato .


 Cosa può decidere il Giudice di pace?

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Il Giudice di Pace ordina di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia dell’accertamento, nonché a contestazione o notificazione della violazione.
Il Giudice di pace può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso;
  • convalidare la multa  ;
  • annullare in tutto o in parte la multa;
  • rigettare il ricorso determinando una sanzione di importo ricompreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.
     

2) Il ricorso alla Commissione Tributaria deve essere notificato, innanzitutto, all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, consegnanolo direttamente all'Agenzia, Ente o Agente di Riscossione che ha emesso l'atto contestato, a mezzo del servizio postale mediante racc.ta con avviso di ricevimento senza busta o personalmente all'Ufficio territorialmente competente o ancora a mezzo posta elettronica certificata se il contribuente ne fosse in possesso.

Quindi per avviare un contenzioso tributario, è necessario proporre un apposito ricorso presso la Commissione tributaria provinciale o regionale competente: tale ricorso come detto deve essere notificato nei sessanta giorni successivi a quello in cui l'atto impugnato è stato ricevuto.

Affinché il ricorso sia considerato valido, deve riportare a pena di nullità:

1) l'indicazione dell'atto impugnato

2)l'oggetto della domanda

3)del codice fiscale e del nome del legale rappresentante del ricorrente oltre al suo indirizzo di posta elettronica certificata

Notifica del ricorso e costituzione

Il contribuente poi è obbligato a costituirsi in giudizio nei trenta giorni successivi alla data di notifica del ricorso ed entro detto termine dovrà depositare alla Commissione Tributaria l'originale del ricorso,
Nel caso  più frequente che la controversia sia annoverata nell'ambito della mediazione tributaria, e se questa non sia stata accolta dall'Ufficio, devono passare novanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato all'ente impositore per l'inizio dei termini di decorrenza. 
Per la costituzione in giudizio, è obbligatorio presentare  la nota di iscrizione a ruolo, ed è dovuto un contributo unificato da versare  con l'acqìuisto presso una rivendita di valori bollati di un contributo unificato TRIBUTARIO per il valore che potrà variare a seconda del valore del ricorso inoltrato. 

Ricordatevi che il valore della controversia,si paga sull'importo del tributo, al netto delle sanzioni e degli interessi. 






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